Art. 12.
(Consiglio di amministrazione).

      1. Il consiglio di amministrazione della società svolge le attività inerenti ai compiti di cui all'articolo 9, nonché quelle ulteriori ad esso attribuite dalla legge e dallo statuto.
      2. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, scelti tra personalità di elevato profilo culturale nel campo della musica, con comprovate capacità organizzative e che non versano in situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività inerenti alle competenze del Centro nazionale per la musica.
      3. I membri sono nominati, nel numero di sei, dal Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali, le organizzazioni sindacali e le associazioni più rappresentative di categoria, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, con il rispetto delle seguenti proporzioni:

          a) due membri sulla base della designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali;

          b) due membri sulla base della designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

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          c) due membri sulla base della designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

      4. È membro di diritto del consiglio di amministrazione il responsabile dell'ufficio competente per le attività musicali del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      5. I soggetti ai quali spetta il potere di designazione previsto dal comma 3 comunicano all'azionista le proprie designazioni entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del consiglio di amministrazione in carica. Se uno o più componenti vengono a mancare prima della scadenza, il soggetto che li aveva designati comunica le designazioni sostitutive entro un mese dall'evento che ha determinato la cessazione dalla carica.
      6. Qualora entro il termine di cui al comma 5, primo periodo, non siano pervenute tutte le designazioni, l'assemblea nomina, in via provvisoria, un amministratore unico, che esercita anche i compiti del presidente e resta in carica fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione. L'amministratore unico è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione in carica designati dal Ministro dei beni e delle attività culturali.